REGOLAMENTO FOTORIPRODUZIONI PER GLI UTENTI
Le procedure di fotoriproduzione sono regolate dal D.M. 161 del 11/04/2023 e s.m.i., nonché dalla L. 124 del 4 agosto 2017 che ha modificato l’art. 108 del D.Lgs. 42/2004 (cfr. circ. n. 33/2017 e n. 39/2017 della Direzione Generale Archivi).
FOTORIPRODUZIONE CON MEZZI PROPRI DA PARTE DEGLI UTENTI
Per i beni archivistici non sottoposti a restrizioni di consultabilità è consentita la libera riproduzione da parte dei privati, “nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi” (D.Lgs. 42/2004, art. 108, co. 3-bis).
Le riproduzioni dovranno essere svolte per attività senza scopo lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.
Al di fuori dei casi di cui al citato art. 108 c. 3 bis, è necessaria l’autorizzazione dell’Istituto. Resta soggetta ad apposita autorizzazione, in base all’art. 88, comma 5, del R.D. 1163/1911, la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie archivistiche complete o parti sostanziali di esse. In quest’ultimo caso, l’utente è tenuto a depositare all’Istituto copia digitale della riproduzione.
A tutela del diritto d’autore, non è consentita la riproduzione degli inventari che non risultino pubblicati.
FOTORIPRODUZIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO E PER ATTIVITÀ A SCOPO DI LUCRO
Gli utenti che facciano richiesta di riproduzione dei documenti conservati in Istituto sono tenuti a trasmettere apposita istanza, tramite email, indirizzando la stessa alla Direzione dell’Archivio di Stato di Ragusa e, in applicazione al D.M. 161 del 11/04/2023 e s.m.i., al pagamento del rimborso spese/corrispettivo come indicato nell’allegato Tariffario in allegato.